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Cassa integrazione

Cassa integrazione: cos’è, tipologie e a chi spetta

Ultimamente si parla molto di cassa integrazione, soprattutto da quando è iniziata la pandemia e molte aziende si sono ritrovate in situazioni di grave difficoltà e hanno dovuto ridurre l’orario di lavoro dei propri dipendenti o, addirittura, ne hanno dovuto sospendere l’attività lavorativa.

Indice dei contenuti

Cos’è la cassa integrazione

La cassa integrazione è un ammortizzatore sociale previsto per le aziende che, a causa di una crisi aziendale o riorganizzazione interna, non riescono a pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Per garantire lo stipendio in queste circostanze, l’Inps eroga quindi un sussidio economico ai lavoratori delle aziende che ne riducono l’orario di lavoro o ne sospendono l’attività lavorativa.

I dipendenti per usufruirne devono aver maturato presso l’azienda almeno 90 giorni di attività lavorativa.

La cassa integrazione si differenzia dal sussidio di disoccupazione in quanto viene erogata ai lavoratori delle aziende in difficoltà e non a coloro che hanno perso l’impiego.

Tipologie di cassa integrazione

Le tipologie di cassa integrazione sono tre:

  • Ordinaria, Cigo
  • Straordinaria, Cigs
  • In deroga, Cigd

Vediamo come funzionano e a chi sono destinate.

Cassa integrazione ordinaria

La cassa integrazione ordinaria, Cigo, è erogata dall’Inps quando viene ridotta o sospesa l’attività lavorativa del dipendente a causa di eventi non prevedibili e non imputabili al datore di lavoro, ad esempio danni ambientali, crisi e riorganizzazione interna necessaria.

Il lavoratore riceve un’indennità dell’80% dello stipendio percepito. Viene erogata per 3 mesi che possono essere prorogabili a 12 ed eventualmente per altri 12 mesi in due anni in maniera non continuativa.

Le aziende che possono richiederla devono appartenere alle seguenti categorie:

  • Cooperative agricole, zootecniche e consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • Imprese produttrici di calcestruzzo;
  • Imprese industriali per la frangitura delle olive;
  • Imprese addette all’armamento ferroviario;
  • Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;
  • Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei.

Cassa integrazione straordinaria

La cassa integrazione straordinaria, Cigs, è erogata dall’Inps in caso di eventi aziendali strutturali che non compromettono l’attività aziendale.

I lavoratori ricevono un’integrazione dell’80% dello stipendio che spetterebbe per le ore di lavoro non svolte. La durata è variabile:

  • Fino a 12 mesi in caso di crisi aziendale e piano di risanamento per la salvaguardia dei posti di lavoro;
  • Fino a 24 mesi per la riorganizzazione, investimenti e piano di interventi aziendali;
  • Fino a 36 mesi per contratto di solidarietà.

Può essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi se la crisi prevede la cessazione dell’attività produttiva con possibilità di assunzione dei lavoratori nella nuova azienda o in caso di crisi complesse.

Le aziende che possono richiederla devono avere almeno 15 dipendenti e devono appartenere alle seguenti categorie:

  • Imprese artigiane;
  • Imprese di vigilanza;
  • Imprese dell’editoria;
  • Imprese industriali, edili e affini;
  • Imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, imprese e cooperative di servizi di pulizia;
  • Imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario;
  • Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale;
  • Cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  • Imprese con almeno 50 dipendenti che svolgono attività commerciale, agenzie di viaggio e turismo;
  • Partiti e movimenti politici.

Cassa integrazione in deroga

La cassa integrazione in deroga è destinata ai lavoratori che non hanno altro modo di accedervi perché le aziende svolgono attività in settori produttivi specifici o in determinate aree.

Con la cassa integrazione in deroga il lavoratore riceve un’indennità dell’80% dello stipendio percepito. Viene erogata per 3 mesi che possono essere prorogabili a 12 ed eventualmente per altri 12 mesi in due anni e non in maniera continuativa.

Viene erogata dall’Inps ai lavoratori assunti con contratto subordinato che svolgono attività lavorativa per artigiani, commercianti, imprese, piccoli imprenditori coltivatori diretti, cooperative sociali, in caso di:

  • Eventi transitori non causati dall’imprenditore;
  • Crisi aziendali;
  • Riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
  • Situazioni temporanee di mercato.

A chi spetta la cassa integrazione

Possono usufruire della cassa integrazione i seguenti lavoratori:

  • Impiegati
  • Operai
  • Apprendisti
  • Quadri
  • Soci di cooperative di produzione e lavoro
  • Lavoratori con contratto di inserimento
  • Lavoratori con contratto di solidarietà

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