Blog

Cointestatario di un prestito o di un mutuo chi è, obblighi e come divincolarsi

Cointestatario di un prestito o mutuo: chi è, obblighi e come divincolarsi

Richiedere un prestito personale o un mutuo è davvero semplice, ma non sempre lo è anche ottenerlo, a differenza della cessione del quinto dello stipendio e della cessione del quinto della pensione che vengono facilmente concessi.

Se però non è possibile accedere alla cessione del quinto, per poter ottenere un prestito personale bisogna presentare delle valide garanzie alla banca o all’istituto di credito e, se le garanzie non sono sufficienti, le opzioni per poterlo ottenere sono due:

  • Richiedere un finanziamento con garante;
  • Richiedere un prestito cointestato.

Abbiamo già parlato della figura del garante e spiegato il suo ruolo quindi adesso parleremo del cointestatario. Vediamo insieme chi è, qual è il suo ruolo, obblighi e come divincolarsi da un mutuo cointestato.

Chi è il cointestatario di un mutuo o un prestito

Il cointestatario è un secondo soggetto fisico che interviene quando il richiedente di un prestito o un mutuo non ha le garanzie necessarie per poter ottenere il credito richiesto. Il cointestatario ha quindi le garanzie sufficienti per poter permettere al richiedente di sottoscrivere il prestito.

Il cointestatario diventa a tutti gli effetti il secondo titolare di un prestito, come se l’avesse richiesto lui stesso. Ha quindi gli stessi diritti e doveri di colui che richiede il finanziamento ed è vincolato per tutta la durata del contratto, fino alla risoluzione.

Solitamente il cointestatario di un mutuo o un prestito è il marito o la moglie, il convivente o un parente. Ciò che interessa all’istituto di credito è solamente il pagamento puntuale delle rate mensili.

Come divincolarsi dal mutuo o dal prestito cointestato

Il cointestatario, divenendo un vero e proprio titolare del finanziamento, di solito è vincolato fino alla risoluzione del contratto. Esistono però tre soluzioni per potersi divincolare:

  • Può essere sostituito da un altro cointestatario, a patto che la banca accetti la sostituzione e colui che subentra abbia garanzie sufficienti;
  • Vendere l’immobile e quindi chiudere il mutuo;
  • Se ha le garanzie necessarie, diventare titolare dell’intero finanziamento o mutuo.

Fonte: Art. 1292 Codice Civile

Condividi questo articolo:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Autore:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *