Blog

violenza donne

Congedo per donne vittime di violenza. Ecco cos’è e come richiederlo

Le donne lavoratrici vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere hanno diritto ad un congedo retribuito dall’Inps per avere la possibilità di riprendersi sia fisicamente che psicologicamente.

Vediamo cos’è il congedo per le lavoratrici vittime di violenza, a chi è rivolto, durata e come fare domanda.

Indice dei contenuti

Cos’è il congedo per donne vittime di violenza

Il primo articolo della dichiarazione Onu, Organizzazione Nazioni Unite, sull’eliminazione della violenza di genere contro le donne afferma che:

Violenza contro le donne significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.

Tutte le donne vittime di violenza e inserite nei percorsi di protezione hanno quindi diritto di usufruire del congedo lavorativo per poter seguire i percorsi di protezione che permettono il recupero fisico e psicologico.

Il congedo per le donne vittime di violenza consiste in un’astensione lavorativa retribuita e pari a 90 giorni usufruibili in tre anni dal momento in cui la lavoratrice inizia il percorso di protezione. Può essere utilizzato sia giornalmente che ad ore.

Il congedo non spetta e quindi non viene retribuito nei giorni non lavorativi e dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

A chi spetta il congedo per lavoratrici vittime di violenza

Il congedo per le donne vittime di violenza spetta alle lavoratrici inserite ufficialmente nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Spetta quindi alle lavoratrici:

  • Dipendenti;
  • Autonome;
  • Stagionali;
  • Apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti e agricole;
  • Colf e badanti;
  • Iscritte alla Gestione Separata Inps.

Retribuzione congedo

Il congedo per le lavoratrici vittime di violenza viene retribuito dall’Inps. Le giornate utilizzate per svolgere i percorsi di protezione vengono retribuite al 100% mentre le ore utilizzate vengono retribuite metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto di lavoro.

Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata hanno invece diritto al congedo ma non alla retribuzione.

Come richiedere il congedo

Per richiedere il congedo per donne vittime di violenza è necessario fare domanda all’Inps tramite una delle seguenti modalità:

  • Attraverso il sito web dell’Inps utilizzando il Pin;
  • Chiamando al contact center al numero 803 164 oppure allo 06 164 164 da cellulare;
  • Rivolgendosi a Patronati o intermediari dell’Inps.

Per poter usufruire del congedo, la lavoratrice deve comunque avvisare il datore di lavoro almeno sette giorni prima del giorno del congedo e consegnare la certificazione relativa al percorso di protezione.

Condividi questo articolo:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Autore:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *