Buone notizie per i lavoratori dipendenti pubblici e statali che vanno in pensione: potranno usufruire della detassazione sul TFS, cioè il Trattamento di Fine Servizio. È possibile usufruire della detassazione su un massimo di 50.000€ e va da un minimo dell’1,5% ad un massimo del 7,5%.
Vediamo cos’è il TFS e quali sono le aliquote di detassazione.
Cos’è il Trattamento di Fine Servizio
Il TFS è il Trattamento di Fine Servizio, cioè una liquidazione che spetta ai lavoratori del settore pubblico e statale nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.
Il Trattamento di Fine Servizio spetta a coloro che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000. Si suddivide in:
- IBU, Indennità di Buonuscita. Spetta ai dipendenti statali, cioè dipendenti dei Ministeri, di scuole e università;
- IPS, Indennità Premio di Servizio. Spetta ai dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
- IA, Indennità di Anzianità. Spetta ai dipendenti degli Enti Pubblici non economici e delle Camere di Commercio.
A coloro che sono stati assunti dal 1° gennaio 2001 spetta invece il TFR, cioè il Trattamento di Fine Rapporto, anche se sono dipendenti pubblici e statali.
Aliquote detassazione TFS
La detassazione Trattamento di Fine Servizio si applica per importi fino ai 50.000€ e avviene tramite detrazione d’imposta. Superata tale soglia, gli importi eccedenti vengono tassati in maniera ordinaria.
Il calcolo si basa sul tempo trascorso tra la fine del rapporto di lavoro e il pagamento del TFS. Ecco le aliquote:
- 1,5% per le indennità erogate dopo un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a partire da tale data;
- 3% per le indennità erogate dopo due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a partire da tale data;
- 4,5% per le indennità erogate dopo tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a partire da tale data;
- 6% per le indennità erogate dopo quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a partire da tale data;
- 7,5% per le indennità erogate dopo cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a partire da tale data.
Nella circolare INPS n. 90 del 30 luglio 2020 sono presenti le istruzioni applicative della detassazione sul Trattamento di Fine Servizio.