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Detassazione Trattamento di Fine Servizio per i dipendenti pubblici e statali

Detassazione Trattamento di Fine Servizio per i dipendenti pubblici e statali

Buone notizie per i lavoratori dipendenti pubblici e statali che vanno in pensione: potranno usufruire della detassazione sul TFS, cioè il Trattamento di Fine Servizio. È possibile usufruire della detassazione su un massimo di 50.000€ e va da un minimo dell’1,5% ad un massimo del 7,5%.

Vediamo cos’è il TFS e quali sono le aliquote di detassazione.

Cos’è il Trattamento di Fine Servizio

Il TFS è il Trattamento di Fine Servizio, cioè una liquidazione che spetta ai lavoratori del settore pubblico e statale nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.

Il Trattamento di Fine Servizio spetta a coloro che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000. Si suddivide in:

  • IBU, Indennità di Buonuscita. Spetta ai dipendenti statali, cioè dipendenti dei Ministeri, di scuole e università;
  • IPS, Indennità Premio di Servizio. Spetta ai dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
  • IA, Indennità di Anzianità. Spetta ai dipendenti degli Enti Pubblici non economici e delle Camere di Commercio.

A coloro che sono stati assunti dal 1° gennaio 2001 spetta invece il TFR, cioè il Trattamento di Fine Rapporto, anche se sono dipendenti pubblici e statali.

Aliquote detassazione TFS

La detassazione Trattamento di Fine Servizio si applica per importi fino ai 50.000€ e avviene tramite detrazione d’imposta. Superata tale soglia, gli importi eccedenti vengono tassati in maniera ordinaria.

Il calcolo si basa sul tempo trascorso tra la fine del rapporto di lavoro e il pagamento del TFS. Ecco le aliquote:

  • 1,5% per le indennità erogate dopo un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a partire da tale data;
  • 3% per le indennità erogate dopo due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a partire da tale data;
  • 4,5% per le indennità erogate dopo tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a partire da tale data;
  • 6% per le indennità erogate dopo quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a partire da tale data;
  • 7,5% per le indennità erogate dopo cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro o se la cessazione è anteriore al 1° gennaio 2019, a partire da tale data.

Nella circolare INPS n. 90 del 30 luglio 2020 sono presenti le istruzioni applicative della detassazione sul Trattamento di Fine Servizio.

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