Blog

Maternità e paternità chi ne ha diritto, requisiti e importi spettanti

Maternità e paternità: chi ne ha diritto, requisiti e importi spettanti

Durante il periodo di gravidanza e subito dopo la nascita del bambino, la madre, o il padre, ha diritto a un periodo retribuito di astensione dal lavoro per prendersi cura del nascituro. La maternità è un diritto che spetta anche se viene adottato o affidato un minorenne.

Indice dei contenuti

Diritti maternità

La maternità dà diritto all’astensione dal lavoro con le seguenti modalità, sia in caso di parto singolo che gemellare, sia in caso di affidamento o adozione:

Prima del parto:

  • A partire dai due mesi precedenti la data prevista del parto, salvo flessibilità, cioè la possibilità di continuare a lavorare durante l’ottavo mese di gestazione e di prolungare il periodo di maternità dopo il parto per una durata pari ai giorni lavorati durante l’ottavo mese;
  • In caso di gravidanza a rischio per il periodo di interdizione anticipata stabilito dall’azienda sanitaria locale;
  • Se il lavoro svolto non è compatibile con la gravidanza si usufruisce dei periodi di interdizione anticipata stabiliti dalla direzione territoriale del lavoro.

Dopo il parto:

  • I tre mesi successivi al parto, salvo flessibilità;
  • Se il parto viene anticipato vanno aggiunti i giorni non usufruiti precedentemente;
  • In caso di lavoro incompatibile con il puerperio va aggiunto il periodo di interdizione stabilito dalla direzione territoriale del lavoro.

Nei seguenti casi particolari invece il congedo di maternità può variare:

Ricovero del neonato
Se il neonato viene ricoverato, la madre ha diritto di sospendere il congedo, riprendere a lavorare e continuare a usufruirne quando il neonato viene dimesso.

Interruzione di gravidanza e decesso del neonato
In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della gravidanza e in caso di decesso del neonato appena nato o durante la maternità, la madre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di maternità spettante.

La madre lavoratrice autonoma che subisce un’interruzione di gravidanza a partire dal terzo mese di gestazione invece ha diritto di astenersi dal lavoro ha diritto a 30 giorni di maternità.

Adozione o affidamento
Sia per l’adozione che per l’affidamento di un minore, la madre, o l’affidataria, ha diritto di usufruire del congedo di maternità per 5 mesi dal momento in cui il bambino viene adottato o affidato.

Se l’affidamento o l’adozione è internazionale, la madre, o l’affidataria, può usufruire della maternità anche prima dell’arrivo del bambino in Italia.

Per l’affidamento non preadottivo l’affidataria ha diritto alla maternità per tre mesi e può usufruirne entro 5 mesi dal momento dell’affidamento.

Se il minore adottato o affidato viene ricoverato, la madre adottiva, o affidataria, può sospendere la maternità.

Chi ha diritto alla maternità

Il congedo di maternità spetta a:

  • Lavoratrici dipendenti;
  • Lavoratrici autonome iscritte alla gestione dell’INPS e in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità;
  • Lavoratrici a domicilio;
  • Lavoratrici LSU o APU, cioè che svolgono attività socialmente utili o di pubblica utilità;
  • Madri disoccupate o sospese se la maternità è iniziata entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro, se la madre ha diritto all’indennità di disoccupazione, alla cassa integrazione o alla mobilità. Le madri disoccupate che hanno svolto lavori che non prevedono l’indennità di disoccupazione possono usufruire della maternità se è iniziata entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e hanno versato 26 contributi settimanali all’Inps negli ultimi due anni;

Chi non ha diritto al congedo di maternità

Non hanno diritto alla maternità le lavoratrici dipendenti di Amministrazioni Pubbliche perché usufruiscono del congedo previsto dall’amministrazione pubblica per la quale lavorano.

Paternità

Il lavoratore dipendente che diventa padre ha diritto, entro cinque mesi dal momento della nascita del bambino, dell’adozione o dell’affidamento, di usufruire di quattro giorni di paternità, anche non continuativi.

Il padre lavoratore può usufruire anche del congedo facoltativo di paternità, ma i giorni di congedo sostituiscono quelli di maternità della madre. In ogni caso, possono essere usufruiti anche in contemporanea a quelli spettanti alla madre.

Congedo obbligatorio di paternità

Il padre lavoratore può usufruire della maternità obbligatoria se sussiste un’impossibilità da parte della madre per cause gravi:

  • Decesso della madre;
  • Infermità o malattia gravi;
  • Abbandono del bambino;
  • Affidamento esclusivo del bambino al padre;
  • Rinuncia della madre al congedo di maternità.

In questi casi il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre.

Importi spettanti per il congedo di maternità

Durante il congedo di maternità o paternità, la madre, o il padre, ha diritto di percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera, calcolata sull’ultimo mese di lavoro svolto prima dell’inizio della maternità.

L’indennità di maternità viene pagata anticipatamente in busta paga del datore di lavoro, mentre viene pagata direttamente dall’Inps a:

  • Lavoratrici autonome;
  • Lavoratrici stagionali;
  • Lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine;
  • Lavoratrici disoccupate o sospese;
  • Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
  • Operaie agricole;
  • Lavoratrici assicurate exIPSEMA.

Come richiedere la maternità

Per richiedere la maternità, o la paternità, bisogna presentare la domanda all’Inps, prima dell’inizio del congedo di maternità ed entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, tramite una delle seguenti modalità:

  • Attraverso il sito web dell’Inps;
  • Chiamando al contact center al numero 803 164 oppure allo 06 164 164 da cellulare;
  • Rivolgendosi a Patronati o intermediari dell’Inps.

Inoltre, la madre deve comunicare all’Inps la data di nascita del figlio entro 30 giorni dal momento del parto.

Sei un neo genitore? Puoi usufruire del bonus bebè!

Condividi questo articolo:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Autore:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *