L’orario di lavoro dei dipendenti non è stabilito in piena autonomia dai datori di lavoro ma è disciplinato dal Decreto Legislativo 66/2003 e ha lo scopo di tutelare la salute psicofisica dei lavoratori. Vediamo insieme quali sono i limiti giornalieri, settimanali e gli straordinari previsti dalla legge.
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Orario di lavoro settimanale
L’orario settimanale di lavoro è fissato a 40 ore, che possono arrivare ad un massimo di 48 ore con gli straordinari inclusi. L’inizio della settimana lavorativa non coincide necessariamente al lunedì.
Orario di lavoro giornaliero
La legge non stabilisce un limite orario giornaliero, quindi è possibile lavorare anche per più di 8 ore al giorno, purché non si superino le 40 ore settimanali, 48 ore con gli straordinari inclusi. Tuttavia la legge stabilisce il riposo giornaliero, cioè il diritto di riposo del lavoratore fissato a 11 ore consecutive ogni 24 ore, ad eccezione dei lavori con orari frazionati.
Orario di lavoro straordinario
L’orario di lavoro straordinario è quello svolto oltre l’orario ordinario, è quindi un extra. Lo straordinario di norma non deve superare 48 ore settimanali, ma se il contratto non pone dei limiti, il datore di lavoro e il dipendente possono stabilire insieme le ore extra. In ogni caso il lavoro straordinario non potrà superare 250 ore nell’arco di un anno.
Nei seguenti casi invece la normativa prevede lo straordinario a prescindere dalla volontà del lavoratore:
- Eccezionali esigenze tecnico produttive;
- Casi di forza maggiore che, senza lavoro straordinario, possono causare gravi pericoli immediati, danni a persone o alla produzione;
- Particolari eventi collegati all’attività produttiva.
Lavoro notturno
Il lavoro notturno è quello svolto per almeno tre ore tra le 24.00 e le 5.00 del mattino e per almeno 80 giorni all’anno. I lavoratori notturni non devono superare 8 ore lavorative nell’arco delle 24 ore.
Lavoratori esclusi dagli orari di lavoro
Per i seguenti lavoratori l’orario di lavoro è stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria:
- Dirigenti, personale direttivo delle aziende e lavoratori che gestiscono liberamente le ore lavorative;
- Lavoratori a domicilio;
- Telelavoratori;
- Manodopera familiare;
- Lavoratori in chiese e comunità religiose;
- Addetti a manutenzione e sorveglianza degli impianti;
- Vigilanti;
- Addetti alle aree operative per assicurare la continuità dei servizi pubblici;
- Viaggiatori e piazzisti;
- Personale viaggiante dei servizi pubblici e di trasporto;
- Operai del settore poligrafico, addetti alle attività di composizione, stampa, produzione di quotidiani e settimanali;
- Giornalisti e pubblicisti;
- Addetti ai servizi di informazione radiotelevisiva;
- Addetti ai lavori discontinui, cioè custodi, guardiani, addetti antincendio.
Pausa
Se viene svolto un lavoro che va oltre sei ore continuative, il lavoratore ha diritto ad una pausa, stabilita dal contratto collettivo nazionale e non coincide con la pausa pranzo.
Ferie
I lavoratori hanno diritto anche ad un periodo di ferie di almeno quattro settimane per la tutela psicofisica.
Sanzioni per il datore di lavoro
Il datore di lavoro che non rispetta i limiti imposti dalla legge rischia importanti sanzioni amministrative, il risarcimento di eventuali danni causati al lavoratore e la retribuzione maggiorata ai lavoratori che hanno prestato più ore lavorative rispetto ai limiti imposti dalla legge.