Tra le novità presenti nella Legge di Bilancio 2020 è inclusa una misura anti-evasione che riforma le modalità riguardanti il recupero delle somme dovute alle amministrazioni. Lo scopo del provvedimento, chiamato riforma della riscossione degli enti locali, è accelerare tutto l’iter burocratico per consentire ai vari enti come Comuni, Province, città metropolitane, unioni e consorzi, di recuperare in maniera coatta le tasse non ancora pagate.
La legge autorizza quindi, a partire dal 1° gennaio 2020, le amministrazioni a procedere, attraverso il pignoramento del conto corrente, degli immobili e al fermo amministrativo, senza dover attendere l’iscrizione a ruolo del debito e l’invio della cartella esattoriale.
Come funziona il pignoramento del conto corrente e degli immobili
Prima del pignoramento del conto corrente o dei beni immobili l’ente locale invia un avviso di accertamento per incitare il contribuente a pagare le somme dovute. Superati 60 giorni dal ricevimento dell’avviso, l’atto diventa esecutivo, cioè l’amministrazione può pignorare il conto corrente o i beni immobili senza dover inviare ulteriori comunicazioni.
Dal momento in cui si riceve l’avviso è possibile presentare ricorso entro 60 giorni. Superato tale periodo vi sarà un periodo di sospensione pari a 6 mesi per permettere al contribuente di regolarizzare i pagamenti. Superato tale periodo l’amministrazione può procedere con il pignoramento.
Gli enti locali potranno quindi avviare le procedure esecutive e cautelari attraverso:
- Pignoramento del conto corrente;
- Pignoramento del quinto dello stipendio;
- Ipoteca su beni immobili ma non sulla prima casa;
- Fermo amministrativo.
Rateizzazione debiti
Prima di avviare il pignoramento, dopo che l’atto diventa esecutivo, le amministrazioni sono obbligate a inviare un sollecito di pagamento. L’obbligo scatta solo per il recupero di importi fino a 10.000 €.
È possibile rateizzare il pagamento degli importi dovuti solo nel caso in cui il contribuente moroso si trovi in una situazione di difficoltà. I debiti possono essere rateizzati, a seconda dell’importo, nelle seguenti modalità:
- Fino a 100 € non è possibile richiedere la rateizzazione;
- Dai 100 € ai 500 € è possibile dilazionare il pagamento in 4 rate mensili;
- Da 500 € a 3.000 € è possibile dilazionare il pagamento da 5 a 12 rate mensili;
- Fino a 6.000 € è possibile dilazionare il pagamento da 13 a 24 rate mensili;
- Per importi fino ai 20.000 € è possibile richiedere la dilazione da 25 a 36 rate mensili;
- Per debiti superiori ai 20.000 € è possibile richiedere la rateizzazione per un massimo di 72 rate mensili.
Se il procedimento esecutivo è affidato ad un terzo soggetto la riscossione è sospesa per 180 giorni, in modo da dare il tempo al contribuente di regolarizzare i pagamenti. La sospensione non è però sospesa se l’accertamento è definitivo o se il contribuente ha interrotto il pagamento già rateizzato.