Hai già in corso una cessione del quinto dello stipendio o della pensione ma hai bisogno di ulteriore denaro? È possibile rinnovare la cessione o richiederne un’altra? Leggi il nostro articolo per scoprire tutte le opzioni possibili e scegliere la migliore!
Innanzitutto devi sapere che se sei pensionato o lavoratore dipendente le possibilità per richiedere ulteriore denaro non sono uguali ma cambiano. Vediamo insieme tutte le possibilità e le varie opzioni.
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Cessione del quinto dello stipendio
Se hai già stipulato una cessione sicuramente sai già cos’è. Se però hai ancora qualche dubbio leggi il nostro articolo sulla cessione del quinto dello stipendio per conoscere tutti dettagli. Adesso vediamo insieme tutte le opzioni possibili per poter richiedere ulteriore liquidità.
Rinnovo cessione del quinto dello stipendio
È possibile rinnovare la cessione del quinto dello stipendio. I periodi in cui è possibile rinnovarla variano al variare della durata della cessione in corso:
- Se la cessione stipulata ha una durata superiore ai 5 anni, è possibile rinnovarla solo dopo aver saldato almeno 2/5 del periodo di rimborso stabilito nel contratto.
- Se invece la cessione stipulata ha una durata inferiore ai 5 anni, è possibile rinnovarla anche in anticipo. In questo caso però la nuova cessione dovrà avere una durata di 10 anni.
Doppio del quinto o delega di pagamento
Oltre a rinnovare la cessione del quinto dello stipendio è possibile richiedere la delega di pagamento, chiamata anche prestito con delega o doppio del quinto.
Questa tipologia di finanziamento permette, a chi è già titolare di cessione del quinto dello stipendio, di poter richiedere un ulteriore quinto dello stipendio ma aumentando l’importo mensile da rimborsare. Richiedendo il prestito con delega in pratica la rata da pagare diventa 2/5 dello stipendio. In ogni caso non potrà mai superare il 40% dello stipendio stesso.
Consolidamento debiti
Se oltre ad avere una cessione del quinto dello stipendio si hanno altri finanziamenti in corso e si ha la necessità di accedere ad un ulteriore prestito, è possibile richiedere il consolidamento debiti.
Attraverso questa tipologia di finanziamento è possibile estinguere tutti i prestiti in corso, ottenere ulteriore denaro e pagare un’unica rata mensile inferiore rispetto alle precedenti ma di durata superiore.
Cessione del quinto della pensione
Se hai stipulato la cessione del quinto della pensione sai già cos’è. Se però hai ancora qualche dubbio leggi tutti i dettagli sulla cessione del quinto della pensione. Vediamo insieme tutte le opzioni possibili per poter richiedere ulteriore liquidità.
Rinnovo cessione del quinto della pensione
Così come il quinto dello stipendio, è possibile rinnovare anche la cessione del quinto della pensione. I periodi in cui è possibile rinnovarla variano al variare della durata:
- Se la cessione stipulata ha una durata superiore ai 5 anni, è possibile rinnovarla solo dopo aver saldato almeno 2/5 del periodo di rimborso stabilito nel contratto.
- Se invece la cessione stipulata ha una durata inferiore ai 5 anni, è possibile rinnovarla anche in anticipo. In questo caso però la nuova cessione dovrà avere una durata di 10 anni.
Doppio del quinto o delega di pagamento
I pensionati non possono accedere al doppio del quinto, detto anche delega di pagamento o prestito con delega. Non è possibile perché gli enti pensionistici non accettano una seconda trattenuta sull’importo della pensione.
Consolidamento debiti
Anche in questo caso, se oltre ad avere in corso una cessione del quinto della pensione si hanno altri finanziamenti e si ha la necessità di richiedere un ulteriore prestito, è possibile richiedere il consolidamento debiti.
Le modalità sono uguali a quelle del quinto dello stipendio: attraverso questa tipologia di finanziamento è quindi possibile estinguere tutti i prestiti in corso, ottenere ulteriore denaro e pagare un’unica rata mensile. La rata sarà quindi più bassa rispetto alle precedenti ma di durata superiore, proprio per non gravare sull’importo della pensione.
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Fonti: D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895; Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212.
3 commenti su “È possibile rinnovare o avere più cessioni del quinto in corso?”
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