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Lo smart working dopo lo stato di emergenza: ecco le nuove regole da aprile

Lo smart working dopo lo stato di emergenza: ecco le nuove regole da aprile

Dal 1° aprile 2022 ci saranno nuove regole per quanto riguarda lo smart working dopo lo stato di emergenza, in particolare sulle decisioni di attivarlo da parte del datore di lavoro. La nuova modalità sarà attivata tramite accordo individuale con il lavoratore.

Vediamo insieme come si svolgerà lo smart working dopo lo stato di emergenza da aprile e quali saranno le principali novità.

Indice dei contenuti

Lo smart working dopo lo stato di emergenza

Due anni di pandemia hanno costretto parecchi lavoratori, aziende ed imprese a introdurre lo smart working, anche detto lavoro agile.  Qualsiasi lavoratore, del settore privato o pubblico, ha dovuto adeguare il proprio lavoro all’impossibilità di recarsi in ufficio, sfruttando la soluzione da remoto. Dopo due anni ci si è resi conto che questa modalità di lavoro agile può davvero essere l’alternativa efficace ed efficiente.

I vantaggi dello smart working sono tanti, per esempio la possibilità dei lavoratori di avere orari più flessibili. Per questo in molti hanno chiesto al proprio datore di lavoro di poter continuare con il lavoro da casa, anche dopo il 31 marzo 2022, giorno di fine stato di emergenza.

I problemi nel poter proseguire anche dopo il 31 marzo riguardano il vuoto normativo per la gestione dello smart working dopo lo stato di emergenza, dato che è stato implementato rapidamente causa emergenza. Esiste una legislazione emergenziale ma poco sviluppata, da qui l’esigenza del Ministero del Lavoro di adeguare e formulare un protocollo più dettagliato.

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Novità per lo smart working

Il protocollo Nazionale sul lavoro Agile è stato formulato il 7 dicembre 2022, e contiene una procedura semplificata per attivare lo smart working. Questa procedura prevede dal primo aprile un accordo tra il datore di lavoro e i lavoratori per determinare le modalità di lavoro agile.

Questo accordo, come previsto dal decreto Sostegni ter D.L. 4 del 2022 non verrà più allegato alla comunicazione obbligatoria da inserire sul sito del Ministero del Lavoro. Il datore di lavoro dovrà semplicemente comunicare i nomi dei lavoratori che utilizzeranno lo smart working e la data di inizio e fine lavoro agile.

Cosa contiene l’accordo individuale per lo smart working dopo lo stato di emergenza

Nell’accordo individuale tra datore e lavoratore non bisogna scrivere i luoghi dove sarà fatto lo smart working, ma solamente le regole minime di sicurezza per l’idoneità dei locali utilizzati. Queste regole sono indicate dell’allegato IV del D.Lgs. 81 del 2008:

  • La grandezza del locale non deve essere inferiore a 10 metri cubi;
  • La superficie di almeno 2 metri quadri;
  • Lo spazio deve essere al sicuro da agenti atmosferici, umidità e sbalzi termici;
  • Il locale deve avere un con costante ricambio d’aria;
  • L’illuminazione deve essere idonea e che non provochi infortuni al lavoratore.

Il datore di lavoro dovrà richiedere al lavoratore stesso la verifica dei parametri di idoneità, anche per ciò che riguarda l’impianto elettrico e termico.

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Orario di lavoro in smart working dopo lo stato di emergenza

Gli orari di lavoro in smart working dopo lo stato di emergenza non cambiano rispetto al lavoro in ufficio. Il Ministero ha precisato che non vi sono particolari vincoli di orario e quindi chiunque può gestire come più ritiene opportuno le ore di lavoro nella giornata. Il datore di lavoro può annotare alcune informazioni all’interno dell’accordo individuale:

  • L’arco di tempo in cui effettuare la prestazione lavorativa, che va dalle 8 del mattino alle 19;
  • Le ore previste dal contratto;
  • La durata della pausa che non va oltre le 6 ore, come da contratto;
  • Le ore di straordinario, che nel precedente protocollo non era previsto per il lavoro agile ma adesso può far parte dell’accordo datore-lavoratore.

L’accordo individuale può essere revocato anticipatamente ma solo se motivato adeguatamente.

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