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Tredicesima lavoratori e pensionati quando spetta, importi e calcolo

Tredicesima lavoratori e pensionati: quando spetta, importi e calcolo

A dicembre, oltre allo stipendio o alla pensione, alcune categorie di lavoratori e di pensionati percepiscono anche la tredicesima, conosciuta pure come gratifica natalizia. L’importo però non è uguale per tutti, non spetta a tutti i lavoratori e viene calcolata sui mesi lavorati nel corso dell’anno solare. A volte viene corrisposta mensilmente dilazionata sullo stipendio anziché in un’unica soluzione a dicembre. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Indice dei contenuti

Cos’é la tredicesima

La tredicesima è uno stipendio aggiuntivo corrisposto a lavoratori e pensionati nel mese di dicembre. In origine era un regalo di Natale che i datori di lavoro concedevano ai propri dipendenti, ecco perché viene anche chiamata gratifica natalizia. Successivamente, grazie al Decreto PDR 1070/ 1960 è diventato obbligatorio riconoscerla a tutti i lavoratori e pensionati, ad eccezione di lavoratori con particolari contratti che vedremo dopo.

A chi spetta la tredicesima

La tredicesima spetta ai lavoratori:

  • Dipendenti con contratto sia a tempo indeterminato che determinato, sia part time che full time;
  • Pubblici;
  • Statali;
  • Settore privato;
  • Domestici;
  • Pensionati.

Chi non ne ha diritto

La tredicesima invece non spetta a:

  • Lavoratori parasubordinati;
  • Percettori di assegno di accompagnamento;
  • Lavoratori a progetto;
  • Percettori di indennità di disoccupazione;
  • Lavoratori autonomi;
  • Lavoratori in cassa integrazione.

Quando viene percepita la tredicesima

I pensionati la percepiscono insieme alla pensione di dicembre.

Per i lavoratori invece non è stabilito un giorno preciso e può variare a seconda delle disposizioni dei CCNL. Di norma comunque è corrisposta entro Natale.

Calcolo tredicesima

La tredicesima di norma corrisponde ad un dodicesimo della retribuzione annuale percepita, anche se le regole per il calcolo sono stabilite dai contratti collettivi nazionali.

Solitamente, i datori di lavoro, ogni mese accantonano un dodicesimo dello stipendio dei lavoratori, ecco perché non è mai fissa. Varia al variare dello stipendio mensile percepito e dei giorni e delle ore lavorate. A volte i datori di lavoro, anziché corrisponderla a dicembre, preferiscono mensilmente per la parte maturata.

Anche se un dipendente non lavora tutto l’anno, ne ha diritto perché per essere conteggiata è sufficiente lavorare almeno 15 giorni al mese.

Concorrono al conteggio anche:

Non concorrono al maturamento della tredicesima:

  • I compensi percepiti dal lavoro straordinario;
  • I bonus occasionali;
  • I compensi extra;
  • L’aspettativa non retribuita;
  • Le assenze ingiustificate;
  • Gli scioperi;
  • Il congedo parentale;
  • I permessi per malattia dei figli.

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